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Come funziona la notifica di rapporti di lavoro con rifugiati o persone ammesse provvisoriamente?

In linea di principio i rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse provvisoriamente possono lavorare. Vige un semplice obbligo di notifica.

I rapporti di lavoro senza retribuzione (stage d'orientamento professionale e periodi di pratica) vengono notificati all'ufficio cantonale competente dal Servizio specializzato per l'integrazione.

Per i rapporti di lavoro retribuiti con rifugiati o persone ammesse provvisoriamente è sufficiente una semplice notifica da parte del datore di lavoro tramite modulo a:

  • Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni
    Sezione asilo e ritorno
    Grabenstrasse 8
    7001 Coira
    E-Mail postasyl@afm.gr.ch

Trova il modulo di notifica e le risposte alle domande frequenti (FAQ) sul sito internet della Segreteria di Stato della migrazione (SEM): www.sem.admin.ch

Per compilare il modulo di notifica mi serve il numero SIMIC del mio collaboratore. Dove lo trovo?

SIMIC (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione) è il registro delle persone per cittadini stranieri che vivono o soggiornano in Svizzera. Il numero è indicato sulla carta di soggiorno. In caso di domande, il Servizio specializzato per l'integrazione è a sua disposizione.

Il Servizio specializzato per l'integrazione rimane il nostro interlocutore per domande e richieste anche dopo la conclusione di un contratto di lavoro / di tirocinio?

Nel caso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato l'obiettivo dell'integrazione professionale è raggiunto. Di regola un'ulteriore necessità di consulenza e sostegno non rientra più nella competenza del Servizio specializzato per l'integrazione.

Nel caso di un contratto di tirocinio l'accompagnamento viene esteso fino alla conclusione con successo della formazione. Se necessario viene offerto sostegno nella ricerca di una soluzione successiva.

Quali opzioni sono disponibili per la promozione linguistica del mio collaboratore?

Durante un periodo di pratica o in caso di contratto che prevede un salario parziale, il rifugiato o la persona ammessa provvisoriamente è tenuto/a (criterio contrattuale) a migliorare le sue qualifiche partecipando a corsi di lingua.

Il programma cantonale di promozione linguistica prevede molti corsi a livelli diversi. I corsi adeguati vengono proposti dal Servizio specializzato per l'integrazione.

Qual è la situazione per quanto riguarda la copertura assicurativa durante un periodo di pratica o un impiego con salario parziale?

Durante il periodo di pratica il rifugiato o la persona ammessa provvisoriamente è assicurato/a contro gli infortuni nel quadro dell'assicurazione malattie obbligatoria.

In caso di impiego con salario parziale il lavoratore è assicurato completamente tramite il datore di lavoro.

Quali offerte del Servizio specializzato per l'integrazione sono a disposizione del rifugiato o della persona ammessa provvisoriamente in vista di una possibile soluzione successiva dopo un periodo di pratica o un impiego con salario parziale?

  • Accompagnamento e consulenza
  • Finanziamento di corsi di qualificazione specialistici
  • Frequentazione di altri corsi di lingua
  • Collocamento in posti di lavoro fissi
  • Collocamento in posti di lavoro temporanei

Posso assumere una persona per un periodo di pratica anche se è improbabile che possa essere offerta una soluzione successiva?

Sì, il periodo di pratica rappresenta un'opportunità per entrare nel mercato del lavoro svizzero e offre al rifugiato o alla persona ammessa provvisoriamente la possibilità di acquisire prime esperienze lavorative nel mercato del lavoro reale. È importante che il rifugiato o la persona ammessa provvisoriamente sia al corrente sin dall'inizio della situazione di fatto e che quindi venga raggiunto un accordo reciproco chiaro.

Nel quadro dell'accompagnamento dei mio collaboratore, quali compiti spettano al Servizio specializzato per l'integrazione e quali al Servizio sociale regionale?

Il Servizio specializzato per l'integrazione è competente per le misure di prima integrazione di rifugiati riconosciuti (permesso B) e rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F) fino a cinque anni dopo l'ingresso in Svizzera, nonché di persone ammesse provvisoriamente (permesso F) fino a sette anni dopo l'ingresso in Svizzera. Le misure di prima integrazione comprendono la promozione nel settore linguistico, in quello sociale e in quello professionale.

I Servizi sociali regionali offrono consulenza sociale personalizzata e, in caso di necessità, aiuto sociale finanziario ai rifugiati riconosciuti (permesso B) e ai rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F).

Per l'alloggio e l'assistenza di persone ammesse provvisoriamente (permesso F) è competente l'Ufficio della migrazione e del diritto civile (Sezione asilo e ritorno).

Quanto deve guadagnare il mio collaboratore affinché si renda indipendente dall'aiuto sociale prestato dai Servizi sociali regionali o dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile?

Servizi sociali regionali (rifugiati riconosciuti e ammessi provvisoriamente): esame individuale, a seconda del numero di membri della famiglia.

Ufficio della migrazione e del diritto civile (persone ammesse provvisoriamente): esame individuale.

Come si può mirare a una conversione di un'ammissione provvisoria (permesso F) in un permesso di dimora annuale (permesso B)?

Le persone ammesse provvisoriamente possono inoltrare una domanda di rilascio di un permesso per casi di rigore all'Ufficio della migrazione e del diritto civile. Ulteriori informazioni e il modulo di domanda sono disponibili all'indirizzo: www.afm.gr.ch

Il mio collaboratore può intraprendere dei viaggi all'estero ad esempio per gite aziendali, visite a parenti o escursioni con la scuola professionale?

I rifugiati riconosciuti e i rifugiati ammessi provvisoriamente possono richiedere un titolo di viaggio per rifugiati all'Ufficio della migrazione e del diritto civile. Il rilascio del documento avviene attraverso la Segreteria di Stato della migrazione e in linea di principio permette di recarsi all'estero e di rientrare in Svizzera. Occorre considerare che per alcuni Stati vige l'obbligo del visto. Inoltre il titolo di viaggio non autorizza ad entrare nello Stato d'origine o di provenienza. Ai rifugiati riconosciuti o ammessi provvisoriamente che si recano nel loro Stato d'origine o di provenienza può essere revocata la qualità di rifugiato.

La libertà di viaggio di persone ammesse provvisoriamente è limitata. In casi motivati, ad esempio in presenza di una grave malattia di un parente, per un un'escursione con la scuola professionale, per eventi sportivi e culturali, è possibile richiedere un documento di viaggio all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dopo un colloquio personale.

Ulteriori informazioni in merito ai permessi e ai documenti di viaggio sono disponibili all'indirizzo: www.afm.gr.ch